Modello Redditi: cosa succede se non si rispetta la scadenza del 30 novembre
A cura di Claudia Iozzo
Il termine ultimo per la trasmissione del Modello Redditi è il 30 novembre 2023. Decorsa tale scadenza, i contribuenti potranno regolarizzare la posizione fiscale presentando una dichiarazione tardiva entro i successivi 90 giorni e versando le dovute sanzioni e le eventuali imposte a debito.
I soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi 2023, sulla base delle disposizioni del DPR 322/98, sono tenuti ad effettuare l’invio entro il 30 novembre 2023.
In particolare, per le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’art. 6 DPR 600/73, la presentazione della dichiarazione dei redditi deve avvenire entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre, per i soggetti IRES, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.
Presentazione diretta | Presentazione tramite intermediario |
La trasmissione avviene con l’utilizzo dei servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione | Gli intermediari abilitati di cui all’art. 3 c. 3 DPR 322/98, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica |
Nell’ambito dei gruppi societari in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione telematica delle dichiarazioni, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel, così come previsto dall’art. 3 c. 2-bis DPR 322/98.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione Finanziaria e, la prova della presentazione, è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica (art. 3 DPR 322/98).
Trasmissione dopo la scadenza
Decorso il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, i contribuenti avranno ancora la possibilità di regolarizzare la posizione fiscale senza intercorrere nella fattispecie di dichiarazione omessa.
In particolare, si possono verificare due ipotesi:
- dichiarazione presentata entro il 30 novembre con ricevuta di scarto successiva;
- presentazione dopo il 30 novembre, ma entro 90 giorni da tale data.
Qualora il Modello Redditi 2023 venga trasmesso entro il 30 novembre, ma il sistema rilasci una ricevuta con esito di scarto, la dichiarazione potrà essere corretta e ripresentata. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione medesima si considererà tempestiva se verrà ritrasmessa entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della ricevuta di scarto. Se, entro tale termine, non si provvederà a trasmettere nuovamente il Modello Redditi, lo stesso si considera non inviato e, quindi, omesso.
Ne consegue che, in caso di trasmissione della dichiarazione il 30 novembre 2023 e ricevuta di scarto con data 4 dicembre 2023, si dovrà ripresentare il Modello Redditi entro l’11 dicembre, considerando che il 9 dicembre è sabato e il 10 dicembre domenica (art. 7 lett. h) DL 70/2011), affinché la dichiarazione sia considerata nei termini.
La mancata presentazione del Modello Redditi entro il termine stabilito dall’art. 2 DPR 322/98, invece, potrà essere regolarizzata presentando la dichiarazione entro i successivi 90 giorni, quindi, entro il 28 febbraio 2024 (c.d. dichiarazione tardiva).
Il c. 7 del suindicato art. 2 ritiene comunque valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Ne consegue che, il contribuente, presentando una dichiarazione tardiva, regolarizza la sua posizione fiscale versando anche le dovute sanzioni.
Il regime sanzionatorio è stato chiarito nella Circ. AE 42/2016, nella quale l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, la dichiarazione tardiva, rimane soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, di cui all’art. 1 c. 1 D.Lgs. 471/97, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta. È applicabile, inoltre, la sanzione per omesso versamento, laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
Pertanto, qualora dalla dichiarazione tardiva siano dovuti anche versamenti d’imposte a saldo o in acconto, sarà necessario ravvedere i medesimi applicando la sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
Modello Redditi tardivo senza imposte dovute | Modello Redditi tardivo con imposte dovute |
Trasmissione della dichiarazione e versamento della sanzione in misura fissa pari a 250 euro ridotta ad 1/10, quindi, 25 euro (Codice tributo 8911) | Trasmissione della dichiarazione e versamento:
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Decorso il termine dei 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta. In tale fattispecie, il regime sanzionatorio di cui all’art. 1 c. 1 D.Lgs. 471/97 prevede, in caso di omessa presentazione del Modello Redditi con imposte dovute, una sanzione dal 120 al 240 per cento delle stesse, con minimo di 250 euro, mentre, qualora non siano dovute imposte, la sanzione va da 250 a 1.000 euro.
Tuttavia, se il contribuente regolarizza l’omessa presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa d’accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica una sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Diversamente, nell’ipotesi in cui non siano dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro.
Da ultimo, è opportuno precisare che, in caso di presentazione del Modello Redditi 2023 dopo i 90 giorni dalla scadenza, oltre al regime sanzionatorio più oneroso, è esclusa la regolarizzazione spontanea con ravvedimento operoso.